Art. 3.

      1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

      «2. L'indennità prevista dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive modificazioni, con le modalità ivi previste, è attribuita ai magistrati tributari.
      2-bis. L'indennità di cui al comma 1 tuttavia, non è corrisposta ai magistrati tributari che, per qualsiasi causa, nel corso del mese, non partecipano ad alcuna udienza ed è corrisposta in misura pari alla metà ai magistrati tributari che, per qualsiasi causa, non partecipano ad almeno quattro udienze nel corso del mese».